Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 153 codice dei beni culturali — Cartelli pubblicitari

Nell'ambito e in prossimita' dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 (( e' vietata la posa in opera di cartelli o)) altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente ((, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.)) Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati nel comma 1 ((e' vietata la posa in opera di cartelli)) o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ((ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e sui veicoli)), previo parere favorevole (( del soprintendente)) sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Testo vigente dal 24 aprile 2008

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008. 30 parole tolte, 74 parole aggiunte.

Nell'ambito e in prossimita' dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' tolto: vietato collocare cartelli e aggiunto: vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente tolto: individuata dalla regioneaggiunto: , che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati nel comma 1 e' tolto: vietato collocare aggiunto: vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi tolto: dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni aggiunto: della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole tolto: della amministrazione competente individuata dalla regione aggiunto: del soprintendente sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art153 · fonte del testo

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