Art. 129 codice dei beni culturali — Provvedimenti legislativi particolari

Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole citta' o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico. Restano altresi' salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art129 · fonte del testo

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