Art. 107 codice dei beni culturali — Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

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Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti. Le modalita' per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.

Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art107 · fonte del testo

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