Art. 11 — Operazioni agevolabili e spese ammissibili

La tipologia, le caratteristiche e i profili temporali delle operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni o i presupposti oggettivi dell'agevolazione sono individuati per ciascun incentivo e disciplinati nel bando in coerenza con le finalita' e con gli specifici obiettivi perseguiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla natura della fonte di finanziamento utilizzata nonche' dalla normativa nazionale ed europea applicabile. Per le operazioni che prevedono un programma di spesa, oltre alla disciplina degli elementi di cui al comma 1, sono specificate le tipologie e la misura delle spese ammissibili, nonche' le condizioni di ammissibilita', nel rispetto dei medesimi vincoli. Per essere ammissibili, in ogni caso, le spese devono risultare:

  • a)pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;
  • b)tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; la documentazione di spesa deve, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero, nei casi ammessi, diversi idonei identificativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Sono fatte salve le particolari disposizioni per il caso di opzioni semplificate dei costi, di cui all'articolo 15, comma 8;
  • c)contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili. Per gli incentivi adottati nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, resta ferma l'applicazione delle specifiche disposizioni in materia di ammissibilita' della spesa previste dalla disciplina europea e nazionale di riferimento. Successivamente all'entrata in funzione del pertinente protocollo adottato ai sensi dell'articolo 3, al fine di uniformare e standardizzare i riferimenti utili alla individuazione e al controllo delle spese, le tipologie di spesa oggetto della disciplina dei bandi sono definite anche avvalendosi di una specifica classificazione, ordinata per codici e nomenclatura delle voci di spesa, resa disponibile dal sistema Incentivi Italia.

Testo vigente dal 10 dicembre 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184~art11 · fonte del testo

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