Art. 21 — Valutazione degli incentivi
Al fine di assicurare un processo decisionale basato su evidenze e di rafforzare la capacita' di programmazione ((, razionalizzazione)) e revisione della spesa, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo in materia di programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante, ((avente ad oggetto anche le loro eventuali duplicazioni o sovrapposizioni,)) di valutazione in itinere e di valutazione ex post. La valutazione in itinere ed ex post e' svolta in modo continuativo e sistematico, secondo un programma pluriennale aggiornato periodicamente. Le valutazioni sono condotte secondo modalita' che garantiscano autonomia e indipendenza, assicurando la pubblicita' dei risultati ((, anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempi coerenti con la programmazione di bilancio)). La selezione degli incentivi, o dell'insieme di incentivi accomunati da legami settoriali, territoriali, o tematici, oggetto di valutazione, tiene conto della loro rilevanza sociale, economica o ambientale, dell'entita' della spesa interessata, della rilevanza conoscitiva dei risultati della valutazione e delle necessita' di coordinamento con altre valutazioni o indagini aventi il medesimo oggetto ((, anche al fine della loro razionalizzazione)). Gli incentivi non oggetto di valutazione sono comunque oggetto di monitoraggio sulla base delle disposizioni contenute nei bandi, secondo quanto previsto all'articolo 20. Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi e favorendo, ove possibile, l'utilizzo di appositi sistemi informativi. ((Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' contenuta un'apposita sezione dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi, anche con riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post di cui al presente articolo nonche' alle eventuali duplicazioni o sovrapposizioni riscontrate e agli interventi di razionalizzazione promossi)). La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attivita' di valutazione e' operata nell'ambito dell'attivita' di programmazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).
Testo vigente dal 21 agosto 2026
