Art. 22 preleggi — Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose
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Il possesso, la proprieta' e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 settembre 1995
