Nell'alt 987 è coordinato l'art. 494 del codice del 1865 con la nuova legislazione mineraria, la quale dispone che le miniere possono essere coltivate solo da chi ne abbia avuto concessione dal Governo (art. 14 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443). A tal fine ho previsto l'ipotesi in cui il permesso sia stato concesso all'usufruttuario, stabilendo l'obbligo da parte di questo di risarcire al proprietario i danni accertati alla fine dell'usufrutto. Nei casi in cui il permesso sia stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, all'usufruttuario è dovuto dal concessionario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo. Come concessionario, il proprietario si trova nella stessa condizione del terzo e, al pari di questo, è tenuto a indennizzare l'usufruttuario per la diminuzione del godimento cagionato dall'esercizio della concessione. S'intende che, se il concessionario è un terzo, egli sarà tenuto anche a indennizzare il proprietario; ma ciò non era il caso di affermare in questa sede, che disciplina i diritti dell'usufruttuario. Quanto alle cave e alle torbiere, ho mantenuto il diritto dell'usufruttuario di godere di quelle già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto, aggiungendo che, per aprirne nuove, occorre il consenso del proprietario. Vive così ancora la norma vigente, come sembra probabile, nel diritto romano classico, opposta a quella accolta nella compilazione giustinianea.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 475