La disciplina dei miglioramenti fatti dall'usufruttuario differisce notevolmente da quella del codice anteriore. Mi è sembrato eccessivamente rigoroso il criterio seguito dall'art. 495 del codice del 1865, che negava ogni indennità per i miglioramenti, salvo il diritto di compensare l'aumento di valore apportato alla cosa con i deterioramenti seguiti senza grave colpa dell'usufruttuario. Ho invece riconosciuto sempre (art. 985, primo comma) il diritto dell'usufruttuario a un'indennità, purchè, s'intende, i miglioramenti sussistano al momento della restituzione della cosa. Non ho dato rilievo a eventuali opposizioni da parte del proprietario, perchè l'interesse generale dell'incremento della produzione esige che non siano posti limiti alla facoltà dell'usufruttuario di migliorare le colture e di accrescere la fertilità dei fondi. Circa la misura dell'indennità, ho stabilito (art. 985, secondo comma) che essa debba essere corrisposta nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, conferendo all'autorità giudiziaria il potere di disporre, avuto riguardo alle circostanze del caso, che il pagamento dell'indennità sia fatto ratealmente, salvo prestazione d'idonea garanzia. 474. Per le addizioni ho conservato (art. 986) il principio tradizionale, secondo cui l'usufruttuario ha il ius toltendi, qualora la separazione possa farsi senza recare nocumento alla cosa, tranne che il proprietario preferisca di ritenerle: in quest'ultimo caso mi è sembrato giusto (art. 986, secondo comma, riconoscere all'usufruttuario il diritto a un'indennità pari alla minar somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna, abbandonando cosi il criterio di eccessivo disfavore per l'usufruttuario adottato dal codice del 1865 (art. 495), il quale limitava il rimborso alla somma corrispondente al prezzo che dalle addizioni avrebbe potuto ritrarre l'usufruttuario staccandole dal fondo. Ho inoltre dettato una particolare norma per le addizioni che non possono separarsi dalla cosa, ma ne costituiscono un miglioramento. È equo e razionale che a tali addizioni, in quanto hanno migliorato la cosa, si applichino le disposizioni relative ai miglioramenti (art. 986, ultimo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 473