Codice civile

Art. 94 c.c. — Luogo della pubblicazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001. Leggi il testo vigente →

[1]La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.

[2]Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

[3]L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art94 · fonte del testo

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