Art. 915 c.c. — Riparazione di sponde e argini
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno puo' provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.
[2]Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998
