Codice civile

Art. 868 c.c. — Regolamento protettivo dei corsi d'acqua

I proprietari d'immobili situati in prossimita' di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le limitazioni e gli oneri che derivano alla proprietà privata dall'esigenza d'impedire che determinati terreni, per la loro situazione o per le loro particolari caratteristiche, subiscano denudazioni, perdano la stabilità o turbino il regime delle acque, con danno dell'economia nazionale, rientrano nel quadro generale della bonifica; ma tali limitazioni e oneri assumono configurazione diversa secondo che i terreni ad essi assoggettati tacciano o no parte di un comprensorio di bonifica. All'ipotesi che i terreni, per i quali sussistano gli accennati pericoli, non siano inclusi in un comprensorio di bonifica si riferisce l'art. 866 primo comma, il quale consente all'autorità amministrativa di sottoporli a vincolo idrogeologico. La norma riproduce quella dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. Da questo decreto (art. 17) è anche derivata la norma del terzo comma dell'art. 866, e parimenti ha la sua fonte nello stesso decreto (articoli 75-77) la disposizione dell'art. 867 sulla sistemazione e il rimboschimento dei terreni vincolati. Sempre con riferimento all'ipotesi che non si tratti di immobili che rientrino in un comprensorio di bonifica, l'articolo 868 sancisce l'obbligo dei proprietari, quando tali immobili sono situati in prossimità di corsi d'acqua che arrechino o minaccino danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico, di contribuire all'esecuzione delle opere di difesa. Della proprietà edilizia.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 418

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art868 · fonte del testo

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