Art. 91 c.c.
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[1]I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali.
[2]Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalita' straniera.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 febbraio 1944
