Art. 1156 c.c. — Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalita' di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalita' di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il conflitto tra successivi acquirenti della stessa cosa mobile dalla medesima persona è regolato dall'art. 1155, il quale dà la preferenza a colui che ha conseguito in buona fede il possesso della cosa, ancorchè il suo acquisto sia di data posteriore. Norma sostanzialmente identica era, nel codice anteriore (art. 1126), inserita in tema degli effetti dei contratti; ma la disposizione ha sede più adatta nel titolo del possesso, giacchè essa si configura come un'applicazione del principio generale enunciato nell'art. 1153. In conformità del codice del 1865 (art. 707) ho escluso (articolo 1156) l'applicabilità del principio «possesso vale titolo» alle universalità di mobili. In genere, tali aggregati, a differenza delle singole cose mobili, non sono destinati a una rapida circolazione, nè vi sono per essi le difficoltà, che si presentano per le cose singole, di conoscere la loro provenienza. Ho inoltre escluso che il principio trovi applicazione per i beni mobili iscritti in pubblici registri, poichè il regime di acquisto di questi beni è in gran parte modellato su quello degli immobili.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 545
Quanto al possesso di buona fede dei titoli di credito, i relativi effetti sono regolati nel libro delle obbligazioni. Dell'usucapione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 546
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1156 · fonte del testo
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