Non ho apportato un emendamento suggerito in riguardo al capoverso dell'art. 770, che esclude dal concetto di donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi Invero la formula «a causa di servizi», che si sarebbe voluta sostituire all'altra «in occasione di servizi», avrebbe snaturato il concetto di liberalità d'uso, e avrebbe piuttosto richiamato il concetto di un atto a titolo oneroso. La distinzione ha particolare importanza agli effetti della collazione, giacchè l'ultimo comma dell'art. 742 dichiara non soggette a collazione le liberalità d'uso previste in questo capoverso. Ho invece apportato alcune modificazioni all'art. 771. Il primo comma del quale, vietando di comprendere nella donazione beni futuri, sembrava escludere la possibilità di donare i frutti non ancora raccolti, che l'art. 820 considera appunto beni futuri. L'esclusione sarebbe stata senza dubbio illogica, dato che, per il loro valore economico attuale, tali frutti avrebbero potuto formare oggetto di disposizione, come lo stesso art. 820 chiarisce: ho pertanto in sede di coordinamento eccettuato dal divieto di donare beni futuri i frutti pendenti. Il secondo comma dello stesso articolo nella sua precedente formulazione stabiliva che, qualora oggetto della donazione fosse un'universalità di cose, delle quali il donante avesse conservato il godimento trattenendole presso di sè, si consideravano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungessero posteriormente, salvo che risultasse una volontà contraria. Ho chiarito che tale volontà deve risultare dall'atto stesso. Uguale modificazione ho apportato all'art. 773. DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE PER DONAZIONE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 373