Codice civile

Art. 705 c.c. — Apposizione di sigilli e inventario

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[1]L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredita' vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

[2]Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredita' in presenza dei chiamati all'eredita' o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 3 agosto 2024

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art705 · fonte del testo

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