Art. 794 c.c. — Onere illecito o impossibile
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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A proposito dell'art. 794 sull'onere illecito o impossibile era stato proposto che si facesse risultare che l'efficienza causale del motivo deve desumersi dall'atto stesso di donazione. Uniformando la disciplina a quella stabilita per il motivo illecito (art. 788) e all'altra sull'onere nel testamento (art. 647), ho invece ammesso la possibilità della prova desunta da elementi estrinseci alla donazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 380
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art794 · fonte del testo
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