Codice civile

Art. 794 c.c. — Onere illecito o impossibile

L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito dell'art. 794 sull'onere illecito o impossibile era stato proposto che si facesse risultare che l'efficienza causale del motivo deve desumersi dall'atto stesso di donazione. Uniformando la disciplina a quella stabilita per il motivo illecito (art. 788) e all'altra sull'onere nel testamento (art. 647), ho invece ammesso la possibilità della prova desunta da elementi estrinseci alla donazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 380

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art794 · fonte del testo

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