Art. 530 c.c. — Pagamento dei debiti ereditari

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[1]Il curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore.

[2]Se pero' alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non puo' procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Mi è sembrato necessario integrare le disposizioni dell'art. 529, relative agli obblighi del curatore, con delle norme sul pagamento dei debiti ereditari. A tal fine ho stabilito nell'art. 530 che il curatore provvede a pagare i creditori e i legatari man mano che si presentano, sempre però previa autorizzazione del pretore; ma, se vi è opposizione da parte di creditori o legatari, si procede a una liquidazione dell'eredità con le stesse regole stabilite per la liquidazione dell'eredità beneficiata. L'analogia delle situazioni nell'ipotesi dell'eredità giacente e in quella dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, dal punto di vista dei creditori ereditari, giustifica pienamente che si adottino i medesimi criteri per il pagamento dei debiti ereditari. S'intende, però, che la liquidazione iniziata dal curatore si interrompe, se il chiamato accetta puramente e semplicemente, e che sarà continuata dall'erede, se il chiamato invece accettati col beneficio d'inventario. Per ragioni di coordinamento col n. 4 dell'art. 372, infine, ho disposto che il denaro esistente nell'eredità sia depositato presso casse postali o presso altri istituti di credito designati dal pretore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 256

  • Per maggiore chiarezza ho espressamente avvertito che la norma relativa alla responsabilità dell'erede con beneficio d'inventario, secondo la quale questi è tenuto soltanto per colpa grave, non si estende al curatore dell'eredità giacente DELLA PETIZIONE DI EREDITÀ.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 257

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art530 · fonte del testo

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