Art. 531 c.c. — Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredita' giacente, esclusa la limitazione della responsabilita' per colpa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per maggiore chiarezza ho espressamente avvertito che la norma relativa alla responsabilità dell'erede con beneficio d'inventario, secondo la quale questi è tenuto soltanto per colpa grave, non si estende al curatore dell'eredità giacente DELLA PETIZIONE DI EREDITÀ.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 257

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art531 · fonte del testo

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