Codice civile

Art. 512 c.c. — Oggetto della separazione

[1]La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.

[2]Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.

[3]La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art512 · fonte del testo

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