Art. 51 c.c. — Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per le convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art51 · fonte del testo

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