Codice civile

Art. 446 c.c. — Assegno provvisorio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

Finche' non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale puo', sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu' obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art446 · fonte del testo

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