Codice civile

Art. 445 c.c. — Decorrenza degli alimenti

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 445 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10490/2025

    22 aprile 2025
    • Alimenti

    Gli alimenti non possono essere riconosciuti a far data dalla sentenza, in base al principio secondo il quale un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio, ma - ai sensi dell'art. 445 c.c. - sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale, in mancanza di costituzione in mora intervenuta nei sei mesi precedenti la stessa.

    Art. 445 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione delle Assemblee legislative, considerando che di solito la persona avente diritto agli alimenti non agisce in giudizio se non dopo avere tentato di ottenerne la corresponsione in via stragiudiziale, ha proposto di modificare l'art. 440 del progetto e far decorrere l'assegno da quando sia sorto il bisogno, purchè vi sia stata una qualsiasi messa in mora dell'obbligato. Non si è ritenuto di accogliere questa proposta, perchè potrebbe esporre la persona tenuta agli alimenti a tentativi di speculazione, come nel caso di chi, dopo avere con lettere e con insistenze di vario genere richiesto gli alimenti, lasci trascorrere degli anni prima di proporre la domanda giudiziale, e poi pretenda la corresponsione dell'assegno fin dal tempo delle precedenti richieste. Tuttavia, per non lasciare insoddisfatti i bisogni dell'alimentando per il tempo che ragionevolmente deve intercedere tra la costituzione in mora e la domanda giudiziale, si è stabilito nell'art. 445, a modifica del progetto, che l'assegno può decorrere dalla costituzione in mora, solo se questa sia seguita dalla domanda giudiziale entro il termine di sei mesi. Degli atti dello stato civile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 220

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art445 · fonte del testo

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