Codice civile

Art. 444 c.c. — Adempimento della prestazione alimentare

L'assegno alimentare prestato secondo le modalita' stabilite non puo' essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È sembrata pericolosa la soppressione dell'art. 439 del progetto definitivo (art. 444 del testo), perchè si sarebbe esposto l'alimentante all'obbligo di rinnovare il pagamento dell'assegno, quando questo per causa di forza maggiore non avesse conseguito il suo effetto. Tale regola avrebbe reso troppo gravosa la condizione dell'alimentante, il quale non sarebbe stato mai sicuro di aver pagato con pieno effetto liberatorio, non ostante che si fosse attenuto nella prestazione alle modalità stabilite.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 219

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art444 · fonte del testo

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