Art. 426 c.c. — Durata dell'ufficio
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Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004
