Art. 388 c.c. — Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto

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[1]Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela.

[2]La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Conformemente ai suggerimenti avuti è stata ripristinata con l'art. 388 la norma dell'ultimo capoverso dell'art. 307 del codice del 1865, relativa al divieto di convenzione fra minore e tutore, prima del rendimento del conto, che non era stata riprodotta dal progetto. Essa tende ad assicurare una maggiore protezione degli interessi del minore, che, anche quando sia divenuto maggiorenne, si trova sempre in uno stato di soggezione morale verso il tutore. È stata però eliminata dalla formula suggerita la parola definitiva riferita all'approvazione del conto per evitare che, ritenendosi il conto definitivamente approvato solo quando sia intervenuta la pronunzia dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa, ovvero sia decorso il termine prescrizionale, il divieto posto dall'art. 388 sia ritenuto sussistente anche quando è intervenuto il decreto di approvazione da parte del giudice tutelare, il che sarebbe stato evidentemente eccessivo. Nel secondo comma dell'articolo sono indicate le persone abilitate a proporre l'impugnazione per l'annullamento delle convenzioni fatte in rispetto alla legge. DELL'EMANCIPAZIONE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 189

  • L'emancipazione, oltre che col matrimonio, può verificarsi, per effetto di un provvedimento del giudice tutelare, che può essere emanato su istanza del genitore esercente la patria potestà ovvero del tutore. Si consente che l'emancipazione possa essere accordata anche su istanza dello stesso minore, ma in tal caso, prima di provvedere, il giudice tutelare deve sentire i genitori o il tutore e non può emancipare il minore senza il consenso del genitore esercente la patria potestà, salvo che ricorrano gravissime ragioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 190

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art388 · fonte del testo

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