Art. 376 c.c. — Vendita di beni
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[1]Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.
[2]Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 ottobre 2022
