Codice civile

Art. 359 c.c. — Cattiva condotta del minore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi, sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni, puo' ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.

[2]Contro il decreto del presidente del tribunale e' ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art359 · fonte del testo

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