Art. 343 c.c. — Apertura della tutela

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potesta', si apre la tutela presso ((il tribunale del circondario)) dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore.

[2]Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro ((circondario)), la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.111

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

111

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Con opportune integrazioni e temperamenti, è stato accentuato il carattere pubblicistico che nel progetto definitivo era stato dato alla disciplina della tutela. La maggior parte delle norme del progetto è stata trasfusa nel testo del codice senza modificazioni o solo con lievi miglioramenti di carattere soprattutto formale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 176

  • Nell'art. 343, che disciplina l'apertura della tutela non è sembrato preciso far riferimento alla residenza dell'incapace, come era stato proposto, dovendosi invece prendere in considerazione, come fa anche il codice dei 1865, il luogo del domicilio, in cui si accentrano gli interessi del minore, salva la possibilità di trasferire, in seguito a decreto del tribunale, la sede della tutela nel luogo del domicilio del tutore, se questi è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro luogo. Riguardo al giudice tutelare, era stato suggerito di istituire un giudice per gruppi di preture, ma non è sembrato opportuno estendere l'ambito territoriale del giudice tutelare, poichè, nell'interesse del buon funzionamento dell'organo, e necessario che esso segua da vicino la vita dei minori, espletando con ogni sollecitudine i complessi e delicati compiti che gli sono affidati.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 177

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potesta', si apre la tutela presso tolto: la pretura del mandamento aggiunto: il tribunale del circondario dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro tolto: mandamento aggiunto: circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art343 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari