Art. 343 c.c. — Apertura della tutela
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[1]Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potesta', si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore.
[2]Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998
