Codice civile

Art. 343 c.c. — Apertura della tutela

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[1]Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potesta', si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore.

[2]Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Con opportune integrazioni e temperamenti, è stato accentuato il carattere pubblicistico che nel progetto definitivo era stato dato alla disciplina della tutela. La maggior parte delle norme del progetto è stata trasfusa nel testo del codice senza modificazioni o solo con lievi miglioramenti di carattere soprattutto formale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 176

  • Nell'art. 343, che disciplina l'apertura della tutela non è sembrato preciso far riferimento alla residenza dell'incapace, come era stato proposto, dovendosi invece prendere in considerazione, come fa anche il codice dei 1865, il luogo del domicilio, in cui si accentrano gli interessi del minore, salva la possibilità di trasferire, in seguito a decreto del tribunale, la sede della tutela nel luogo del domicilio del tutore, se questi è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro luogo. Riguardo al giudice tutelare, era stato suggerito di istituire un giudice per gruppi di preture, ma non è sembrato opportuno estendere l'ambito territoriale del giudice tutelare, poichè, nell'interesse del buon funzionamento dell'organo, e necessario che esso segua da vicino la vita dei minori, espletando con ogni sollecitudine i complessi e delicati compiti che gli sono affidati.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 177

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art343 · fonte del testo

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