Art. 326 c.c. — Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione, di pegno o d'ipoteca, ne' di esecuzione da parte dei creditori.

[2]L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori del padre non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art326 · fonte del testo

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