Art. 314/5 c.c. — Denuncia della situazione di abbandono

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

[1]((Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.

[2]I pubblici ufficiali, nonche' gli organi scolastici, debbono riferire al piu' presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

[3]Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi)).

Testo in vigore dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-5 · fonte del testo

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