Art. 314/6 c.c. — Accertamenti sulla situazione di abbandono
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983. 74 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.
tolto: Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale puo' ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse, del minore ivi compresa, occorrendo, la sospensione della patria potesta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-6 · fonte del testo
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