Codice civile

Art. 314/14 c.c. — Impugnazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

[1]((La sentenza e' notificata d'ufficio, nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

[2]Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.

[3]La sentenza di appello e' impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non e' richiesto deposito per multa)).

Testo in vigore dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-14 · fonte del testo

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