Art. 314/13 c.c. — Giudizio sull'opposizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

[1]((A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonche' la convocazione per l'udienza fissata delle persone o del rappresentante dell'istituto che abbiano in ricovero il minore.

[2]All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonche' quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza)).

Testo in vigore dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-13 · fonte del testo

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