Art. 314/10 c.c. — Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

[1]((Quando dalle indagini effettuate risulta che e' in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternita' o della maternita', il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalita' previste dall'articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali e' stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell'interesse del minore, puo' ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilita' per il tempo necessario.

[2]Analoga sospensione puo' essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile)).

Testo in vigore dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari