Codice civile

Art. 2929 c.c. — Nullità del processo esecutivo

La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

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  • L'art. 2928, ancora dedicato all'assegnazione, riferendosi all'ipotesi in cui oggetto di essa siano diritti di credito, stabilisce, in esclusione della figura dell'assegnazione pro soluto, che il diritto dell'assegnatario verso il debitore espropriato non si estingue che con la riscossione del credito assegnatogli. Infine, la disposizione dell'art. 2929, la quale circoscrive l'effetto della nullità degli atti che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, consegue, tra l'altro, dalle semplificazioni apportate dal nuovo codice di procedura in materia di opposizioni agli atti esecutivi. Tale nullità non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione col creditore procedente; gli altri creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto in seguito all'esecuzione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1193

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2929 · fonte del testo

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