Art. 2834 c.c. — Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente

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Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio, sotto pena dei danni, l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'art. 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 febbraio 1983

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'obbligo del conservatore dei registri immobiliari di eseguire d'ufficio l'iscrizione, circoscritto dal codice del 1865 (art. 1985) all'ipoteca legale dell'alienante, è esteso (art. 2834) all'ipoteca legale del condividente, in coerenza alla disposizione dell'art. 2650, terzo comma, che assimila, sotto il profilo della loro efficacia, le due forme d'ipoteca legale. Completando la norma del codice anteriore, ho aggiunto che all'iscrizione non si fa luogo non solo quando da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata risulti che gli obblighi sono stati adempiuti, ma anche quando risulti che vi è stata rinuncia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1156

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2834 · fonte del testo

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