Codice di procedura civile

Art. 743 c.p.c. — Copie degli atti

[1]Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorche' l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.

[2]La copia d'un testamento pubblico non puo' essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art743 · fonte del testo

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