Codice civile

Art. 2673 c.c. — Obblighi del conservatore

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[1]Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna.

[2]Deve altresi' permettere l'ispezione dei suoi registri nelle ore fissate dai regolamenti; ma non e' consentito di prendere copia delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni.

[3]Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina della trascrizione immobiliare si completa con il gruppo di norme che disciplinano la tenuta dei registri immobiliari e la responsabilità dei conservatori, e che costituiscono la materia del capo secondo. Per quanto la materia regolata in questo capo abbia riguardo non solo alla trascrizione, ma anche all'iscrizione delle ipoteche, mi è sembrato opportuno collocarla in questa sede, facendo gli opportuni richiami alla pubblicità ipotecaria. Le norme di questo capo riproducono, con qualche lieve ritocco di forma, le corrispondenti disposizioni del codice del 1865 e non hanno quindi bisogno di alcuna particolare illustrazione, dato anche che si tratta di norme a contenuto prevalentemente regolamentare. Voglio solo ricordare che alla tradizionale denominazione di conservatori delle ipoteche ho sostituito l'altra di conservatori dei registri immobiliari, indubbiamente più idonea a qualificare la funzione di questi pubblici ufficiali. DELLA TRASCRIZIONE RELATIVA ALLE NAVI, AGLI AEROMOBILI E AGLI AUTOVEICOLI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1094

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2673 · fonte del testo

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