Art. 2539 c.c. — Rappresentanza nell'assemblea
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 26 marzo 2015. Leggi il testo vigente →
[1]Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla societa' per azioni ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
[2]Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 26 marzo 2015
