Art. 2528 c.c. — Procedura di ammissione e carattere aperto della società
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In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della societa' con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
