Art. 2515 c.c. — Denominazione sociale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 15 agosto 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' cooperativa.
[2]L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.
[3]Le societa' cooperative a mutualita' prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualita' prevalente.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 15 agosto 2009
