Art. 2515 c.c. — Denominazione sociale
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[1]La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' cooperativa a responsabilita' illimitata o di societa' cooperativa a responsabilita' limitata.
[2]L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
