Codice civile

Art. 2510-bis c.c. — Trasferimento della sede all'estero

[1]Il trasferimento all'estero della sede statutaria e' posto in essere mediante trasformazione in conformita' alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.

[2]((La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui e' fissata la sede statutaria della societa' risultante dall'operazione.))

Testo vigente dal 8 luglio 2025

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Che cosa è cambiato dal 8 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 2023 al 8 luglio 2025. 29 parole aggiunte.

aggiunto: La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui e' fissata la sede statutaria della societa' risultante dall'operazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2510bis · fonte del testo

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