Codice civile

Art. 2475-bis c.c. — Rappresentanza della società

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1993 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]((Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell'unico socio.

[2]Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

[3]L'unico socio o colui che cessi di essere tale puo' provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.

[4]Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione)). 91

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88

91

Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per le societa' a responsabilita' limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."

Testo in vigore dal 18 aprile 1993 al 9 dicembre 2000

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2475bis · fonte del testo

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