Art. 2457-ter c.c.
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[1]Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.
[2]Per le operazioni compiuto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza.
[3]In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, quest'ultimo non puo' essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia; valersene, salvo che la societa' provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1970 al 11 agosto 1997
