Codice civile

Art. 2457-ter c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]((Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' non provi che i terzi ne erano a conoscenza)).

[2]Per le operazioni compiuto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

[4]109

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1997, n. 266

109

con decorrenza dal 1 ottobre 1997

La L. 7 agosto 1997, n. 266, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, e' assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all'articolo 2457-ter del Codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese."

Testo in vigore dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1997 al 9 dicembre 2000. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata

Gli atti per i quali il codice prescrivetolto: , oltre l'iscrizione o il deposito nel registro delle impresetolto: , la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' aggiunto: non provi che i terzi ne erano a conoscenza.

tolto: In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata, quest'ultimo non puo' essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia; valersene, salvo che la societa' provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle impreseaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2457ter · fonte del testo

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