Art. 2457-ter c.c.
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[1]((Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' non provi che i terzi ne erano a conoscenza)).
[2]Per le operazioni compiuto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza.
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).
[4]109
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 agosto 1997, n. 266
109con decorrenza dal 1 ottobre 1997
La L. 7 agosto 1997, n. 266, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, e' assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all'articolo 2457-ter del Codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese."
Testo in vigore dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004
