Codice civile

Art. 243 c.c. — Prova contraria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →

La prova contraria puo' darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non e' figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non e' figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternita'.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art243 · fonte del testo

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