Art. 2359-bis c.c. — Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1974 al 5 marzo 1986. Leggi il testo vigente →

[1]((La societa' controllata non puo' acquistare ne' sottoscrivere azioni o quote della societa' controllante se non con somme prelevate dalle riserve, esclusa la riserva legale. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

[2]La societa' controllata da altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

[3]Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora cio' non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito)).

Testo in vigore dal 9 giugno 1974 al 5 marzo 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2359bis · fonte del testo

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