Art. 2349 c.c. — Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla societa', possono essere emesse, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.

[2]Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2349 · fonte del testo

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